{"id":318,"date":"2021-12-30T11:18:50","date_gmt":"2021-12-30T11:18:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ediltecnicaviterbo.it\/?page_id=318"},"modified":"2023-03-08T15:57:01","modified_gmt":"2023-03-08T15:57:01","slug":"utility","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ediltecnicaviterbo.it\/utility\/","title":{"rendered":"Utility"},"content":{"rendered":"\r\n<p>Alla luce dell\u2019approvazione del Consiglio dei ministri del Decreto-Legge n. 11 del 16 febbraio<br>2023 recante \u201cMisure urgenti in materia di cessione dei crediti\u201d, pubblicato in Gazzetta Ufficiale<br>nel tardo pomeriggio della stessa giornata, si comunicano le principali modifiche alla disciplina<br>sull\u2019utilizzo delle agevolazioni fiscali attraverso l\u2019opzione sconto in fattura\/cessione del credito<br>entrate in vigore dalla giornata odierna.<br>Trattandosi di un decreto-legge la validit\u00e0 delle disposizioni \u00e8 transitoria e quindi il<br>contenuto potrebbe essere modificato con la conversione in legge che dovr\u00e0 avvenire entro<br>un termine massimo di 60 giorni.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>STOP A SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO<br>A partire dagli interventi eseguiti dalla data odierna 17\/02\/2023 non \u00e8 pi\u00f9 consentito<br>l\u2019utilizzo dell\u2019opzione sconto in fattura o cessione del credito per tutti gli interventi agevolati<br>(superbonus e bonus \u201cordinari\u201d).<br>\u00c8 possibile continuare ad utilizzare le opzioni sconto in fattura e cessione del credito per gli<br>interventi gi\u00e0 conclusi o in corso di esecuzione al 17\/02\/2023. In particolare:<br>\uf0d8 per le spese sostenute per gli interventi Superbonus per i quali in data antecedente al 17<br>febbraio 2023;<br>\uf0b7 risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi<br>non effettuati dai condomini;<br>\uf0b7 risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l&#8217;esecuzione dei lavori e risulti<br>presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi effettuati<br>dai condomini;<br>\uf0b7 per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici risulti presentata l&#8217;istanza per<br>l&#8217;acquisizione del titolo abilitativo;<br>\uf0d8 per gli interventi diversi dal Superbonus, lo stop alle opzioni alternative non si applica agli<br>interventi che entro il 17 febbraio 2023;<br>\uf0b7 abbiano presentato la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;<br>\uf0b7 per gli interventi per i quali non \u00e8 previsto titolo abilitativo, siano gi\u00e0 iniziati i lavori<br>(in assenza di specifiche indicazioni si presume che possa essere predisposta una specifica<br>dichiarazione sostitutiva di atto notorio);<br>\uf0b7 risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell\u2019immobile nel caso di utilizzo del sisma-bonus acquisti (art. 16-bis, comma 3 del TUIR).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>DIVIETO DI ACQUISTO DEI CREDITI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI<br>La norma vieta ogni forma di acquisto dei crediti fiscali legati agli interventi edilizi agevolati da parte di Comuni, Provincie, Regioni e tutti gli altri enti pubblici.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>LIMITAZIONE ALLA RESPONSABILITA\u2019 DEI CESSIONARI<br>Salvo i casi di dolo e colpa grave, che si configurano con la volont\u00e0 nel compiere in concorso la frode o con una grave negligenza nell\u2019acquisizione della documentazione necessaria, i cessionari sono esclusi da ogni forma di responsabilit\u00e0 se in possesso della seguente documentazione che ha generato il credito d\u2019imposta:<br>\uf0b7 titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell\u2019atto di notoriet\u00e0 in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione ediliziaposti in essere rientrano tra quelli agevolabili, anche se non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;<br>\uf0b7 notifica preliminare dell\u2019avvio dei lavori all\u2019azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non \u00e8 dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell\u2019atto di notoriet\u00e0 che attesti tale circostanza;<br>\uf0b7 visura catastale ante operam dell\u2019immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;<br>\uf0b7 fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonch\u00e9 documenti attestanti l\u2019avvenuto pagamento delle spese medesime;<br>\uf0b7 asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruit\u00e0 delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;<br>\uf0b7 nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;<br>\uf0b7 nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall\u2019articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d), del DM \u201cRequisiti tecnici per l\u2019accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici &#8211; cd. Ecobonus\u201d, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o pi\u00f9 dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell\u2019atto di notoriet\u00e0 che attesti tale circostanza. La documentazione \u00e8 costituita da:<br>a) la relazione tecnica depositata in Comune di cui all\u2019art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 o un provvedimento regionale equivalente;<br>b) attestato di prestazione energetica ove obbligatorio (gli interventi di cui all&#8217;art. 2, comma 1, lettera a), e lettera b) punti i, ii e punti da iv a ix) sostanzialmente riqualificazione energetica globale degli edifici ed interventi di coibentazione sull\u2019involucro degli edifici c) certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica, ove previsto.<br>\uf0b7 visto di conformit\u00e0 dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute;<br>\uf0b7 un\u2019attestazione rilasciata dai soggetti obbligati alle norme antiriciclaggio di cui all\u2019articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007. Il mancato possesso di parte della predetta documentazione non costituisce, da solo, causa di<br>responsabilit\u00e0 solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale pu\u00f2 fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravit\u00e0 della negligenza. Grava sull\u2019Agenzia delle Entrate l&#8217;onere della prova della sussistenza del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilit\u00e0 solidale.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p>Di seguito il link per consultare il testo del Decreto-Legge n. 11 del<br>16 febbraio 2023:<br><a href=\"https:\/\/www.fiscoetasse.com\/files\/15774\/decreto-legge-del-16022023-11\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.fiscoetasse.com\/files\/15774\/decreto-legge-del-16022023-11<\/a><\/p>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Alla luce dell\u2019approvazione del Consiglio dei ministri del Decreto-Legge n. 11 del 16 febbraio2023 recante \u201cMisure urgenti in materia di cessione dei crediti\u201d, pubblicato in Gazzetta Ufficialenel tardo pomeriggio della stessa giornata, si comunicano le principali modifiche alla disciplinasull\u2019utilizzo delle agevolazioni fiscali attraverso l\u2019opzione sconto in fattura\/cessione del creditoentrate in&#8230;<\/p>\n<p class=\"continue-reading-button\"> <a class=\"continue-reading-link\" href=\"https:\/\/www.ediltecnicaviterbo.it\/utility\/\">Continue reading<i class=\"crycon-right-dir\"><\/i><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"ngg_post_thumbnail":0},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ediltecnicaviterbo.it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/318"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ediltecnicaviterbo.it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ediltecnicaviterbo.it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ediltecnicaviterbo.it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ediltecnicaviterbo.it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=318"}],"version-history":[{"count":14,"href":"https:\/\/www.ediltecnicaviterbo.it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/318\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":373,"href":"https:\/\/www.ediltecnicaviterbo.it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/318\/revisions\/373"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ediltecnicaviterbo.it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=318"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}