Alla luce dell’approvazione del Consiglio dei ministri del Decreto-Legge n. 11 del 16 febbraio
2023 recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
nel tardo pomeriggio della stessa giornata, si comunicano le principali modifiche alla disciplina
sull’utilizzo delle agevolazioni fiscali attraverso l’opzione sconto in fattura/cessione del credito
entrate in vigore dalla giornata odierna.
Trattandosi di un decreto-legge la validità delle disposizioni è transitoria e quindi il
contenuto potrebbe essere modificato con la conversione in legge che dovrà avvenire entro
un termine massimo di 60 giorni.
STOP A SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO
A partire dagli interventi eseguiti dalla data odierna 17/02/2023 non è più consentito
l’utilizzo dell’opzione sconto in fattura o cessione del credito per tutti gli interventi agevolati
(superbonus e bonus “ordinari”).
È possibile continuare ad utilizzare le opzioni sconto in fattura e cessione del credito per gli
interventi già conclusi o in corso di esecuzione al 17/02/2023. In particolare:
per le spese sostenute per gli interventi Superbonus per i quali in data antecedente al 17
febbraio 2023;
risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi
non effettuati dai condomini;
risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti
presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi effettuati
dai condomini;
per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per
l’acquisizione del titolo abilitativo;
per gli interventi diversi dal Superbonus, lo stop alle opzioni alternative non si applica agli
interventi che entro il 17 febbraio 2023;
abbiano presentato la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
per gli interventi per i quali non è previsto titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori
(in assenza di specifiche indicazioni si presume che possa essere predisposta una specifica
dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di utilizzo del sisma-bonus acquisti (art. 16-bis, comma 3 del TUIR).
DIVIETO DI ACQUISTO DEI CREDITI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI
La norma vieta ogni forma di acquisto dei crediti fiscali legati agli interventi edilizi agevolati da parte di Comuni, Provincie, Regioni e tutti gli altri enti pubblici.
LIMITAZIONE ALLA RESPONSABILITA’ DEI CESSIONARI
Salvo i casi di dolo e colpa grave, che si configurano con la volontà nel compiere in concorso la frode o con una grave negligenza nell’acquisizione della documentazione necessaria, i cessionari sono esclusi da ogni forma di responsabilità se in possesso della seguente documentazione che ha generato il credito d’imposta:
titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione ediliziaposti in essere rientrano tra quelli agevolabili, anche se non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;
visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d), del DM “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza. La documentazione è costituita da:
a) la relazione tecnica depositata in Comune di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 o un provvedimento regionale equivalente;
b) attestato di prestazione energetica ove obbligatorio (gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), e lettera b) punti i, ii e punti da iv a ix) sostanzialmente riqualificazione energetica globale degli edifici ed interventi di coibentazione sull’involucro degli edifici c) certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica, ove previsto.
visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute;
un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati alle norme antiriciclaggio di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007. Il mancato possesso di parte della predetta documentazione non costituisce, da solo, causa di
responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Grava sull’Agenzia delle Entrate l’onere della prova della sussistenza del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.
Di seguito il link per consultare il testo del Decreto-Legge n. 11 del
16 febbraio 2023:
https://www.fiscoetasse.com/files/15774/decreto-legge-del-16022023-11